
PASSEGGERO SENZA CINTURA ?
I DANNI LI PAGA IL CONDUCENTE
Il conducente di
un veicolo deve sempre verificare che il passeggero abbia allacciato le cinture
di sicurezza, avendo il preciso obbligo di controllare le condizioni del viaggio
prima di avviare l’autovettura.
Diversamente sarà
tenuto a risarcire i danni subiti dal passeggero in caso di incidente stradale.
Questo il
principio ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza 11095 pubblicata il 10
giugno 2020, perfettamente in linea con le precedenti pronunce in merito
(Cass. 21991/2019, Cass. 2531/19).
Il caso
A seguito di un
tamponamento, il passeggero dell’autovettura urtata subiva lesioni fisiche, chiedendo
il risarcimento alla assicurazione del veicolo nel quale si trovava.
La Compagnia
tuttavia respingeva ogni richiesta, addossando ogni responsabilità allo stesso
danneggiato per non aver allacciato le cinture di sicurezza.
Dello stesso
avviso erano, prima, il Giudice di Pace e, poi, il Tribunale in funzione di giudice
di appello, secondo i quali la responsabilità esclusiva era del passeggero che
avrebbe potuto e dovuto evitare l’evento lesivo, rispettando l’obbligo di
allacciare le cinture.
La decisione
della Cassazione
Il passeggero
promuoveva ricorso per cassazione, affermando che il mancato uso delle cinture
di sicurezza avrebbe dovuto portare il Giudice «al massimo» a configurare un
concorso di colpa, non avendo il conducente verificato, prima di iniziare il
viaggio, il rispetto delle condizioni di sicurezza «accertando che il viaggio
avvenisse nel rispetto delle norme comuni di prudenza e sicurezza».
Secondo il
ricorrente infatti, entrambi i soggetti avrebbero «deciso di procedere senza
che il trasportato avesse la cintura», ragion per cui entrambi avrebbero
concorso nell’evento lesivo.
La Cassazione accoglieva
in toto i motivi di ricorso, ribadendo un principio già più volte affermato e
mai contestato.
Infatti, secondo
la Corte, qualora la messa in circolazione del veicolo in condizioni di
insicurezza (quale è la circolazione senza che un passeggero abbia allacciato
le cinture) dipenda da una azione od omissione, non solo del passeggero, ma
anche del conducente, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire i danni
verificatesi, avendo concorso a causare l’evento lesivo.
Secondo un noto principio, il conducente è sempre tenuto a verificare il rispetto delle norme di
sicurezza prima di iniziare il viaggio, accettando diversamente le
possibili conseguenze lesive della mancata verifica.
Inoltre, secondo
la Suprema Corte, il comportamento del passeggero danneggiato che sceglie di
non allacciare la cintura non è sufficiente ad interrompere il nesso causale
fra la condotta del conducente e il danno, né ad integrare un valido consenso
alla lesione ricevuta, trattandosi di diritti indisponibili.
La Cassazione, richiamando anche diverse precedenti pronunce (Cass. 6481/2017, Cass. 10526/2011, Cass 10526/2011 per la circolazione senza casco in scooter), riteneva dunque che i giudici di primo e secondo grado avessero disatteso tali granitici principi giuridici e accoglieva il ricorso e rinviava la causa al Tribunale di Foggia.